Art. 622 c.p.Rivelazione di segreto professionale

[1]Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

[2]La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.

[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 205 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art622 · fonte su Normattiva