Art. 623 c.p. — Rivelazione di segreti scientifici o commerciali
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[1]Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 22 giugno 2018 · versione 0 su Normattiva