Art. 635-quinquies c.p.
[1](( (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).
[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
[3]La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
- 3)se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
[4]La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3))).
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva