Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Configurazione delle fattispecie criminose e determinazione del trattamento sanzionatorio - Discrezionalità del legislatore - Limite - Rispetto del principio di proporzionalità e non manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi a oggetto la sanzione penale per le fattispecie criminose di deturpamento o imbrattamento di cose altrui - anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia collegato all'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità, non abbia ad oggetto opere destinate all'irrigazione, informazioni, dati e programmi informatici, anche pubblici o di interesse pubblico, né integri una condotta volta a danneggiare o interrompere sistemi informatici e telematici tramite apparecchiature abusive - anziché con la sanzione pecuniaria civile prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice trasformata in illecito civile). (Classif. 210001).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità e con il limite della non manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777, 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 62/2021 - mass. 43761).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 639 cod. pen., nella parte in cui prevede che il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose altrui sia punito con una sanzione penale – anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen., né abbia ad oggetto i beni di cui agli art. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. – anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice, di cui al testo previgente dell’art. 635, primo comma, cod. pen., trasformata in illecito civile dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 7 del 2016. La scelta normativa censurata dal giudice a quo risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa e intensificata illegalità, che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano – esigenza, quest’ultima, di natura collettiva, che è espressamente riconosciuta dall’ordinamento e che richiede una risposta sanzionatoria rigorosa. Seppure è vero che il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, toccando l’estetica del bene o la sua più superficiale consistenza, concerne un’offesa caratterizzata da effetti minori rispetto a quello di danneggiamento, in cui struttura e funzionalità vengono offese con effetti più incidenti sulla consistenza del bene attinto, il diverso trattamento riservato dal legislatore – nel mantenimento della rilevanza penale del “vecchio” danneggiamento aggravato e, invece, nell’espunzione dall’impianto codicistico della fattispecie base o semplice, con trasformazione in illecito civile, sanzionata pecuniariamente – trova riscontro nella dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante e nell’esigenza di tutelare l’interesse sotteso e i plurimi beni attinti mediante una più severa risposta sanzionatoria. In questo senso, le nuove figure di reato di cui al d.l. n. 48 del 2025, come conv., o, ancor prima, l’equiparazione del bene immobile altrui ai mezzi di trasporto pubblici o privati, operata dall’art. 3, comma 3, lett. b, della legge n. 94 del 2009, indicano che la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale. A fronte del vigente quadro normativo, pertanto, un intervento nel senso auspicato dal rimettente comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso alla Corte costituzionale, perché sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale). (Precedente: S. 259/2021 - mass. 44434).
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Deturpamento o imbrattamento di cose altrui aggravato - Regime di procedibilità - Procedibilità di ufficio - Denunciata manifesta irrazionalità rispetto al reato di danneggiamento, perseguibile a querela - Richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale - Inammissibilità della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 639, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi del secondo comma, anziché la perseguibilità a querela della persona offesa, come previsto per il danneggiamento. Analogamente alla disciplina sostanziale, anche sul piano procedurale un intervento della Corte sarebbe precluso dal consolidamento normativo di una fattispecie unitaria che si riferisce ad aspetti patrimoniali inerenti a una pluralità di beni, a fronte della quale sarebbe necessario un complessivo riassetto che determinerebbe il superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale.
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati - Trattamento sanzionatorio - Denunciata manifesta irragionevolezza della pena rispetto al reato di danneggiamento, come abrogato e sostituito da corrispondente illecito civile - Erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Conseguente inadeguata motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento alla quale si connette l'inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che per il deturpamento o l'imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica - anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. - la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro trecento a euro mille, anziché la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. L'assunto del rimettente - riguardo all'attuale perimetro di rilevanza penale del danneggiamento - si rivela inesatto, in quanto, anche a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, esso continua a costituire illecito penale - punito con pena più severa di quella prevista dalla norma censurata - non solo se commesso con violenza alla persona o minaccia o condizioni consimili, ma anche, e comunque sia, se avente ad oggetto tutta una serie di beni, analiticamente elencati, tra i quali anche numerose categorie di immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. A fronte di ciò, il petitum del rimettente risulta incoerente, in quanto l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere limitata ai casi in cui il deturpamento o l'imbrattamento di immobili o di mezzi di trasporto avvenga non solo in assenza di violenza alla persona o minaccia, ma altresì su beni diversi da quelli elencati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen., senza che, peraltro, tali circostanze emergano dall'ordinanza di rimessione.
Thema decidendum - Pluralità di eccezioni di inammissibilità della questione incidentale - Assorbimento di alcune in conseguenza dell'accoglimento di una di esse.
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 639, secondo comma, cod. pen., rimangono assorbite le ulteriori eccezioni inerenti all'asserita insindacabilità, da parte della Corte costituzionale, della scelta sanzionatoria operata nel frangente dal legislatore, in quanto non manifestamente irragionevole (eccezione che attiene, peraltro, più propriamente al merito della questione), nonché al carattere, in assunto, "creativo" dell'intervento richiesto dal giudice a quo.
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose mobili altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata manifesta irragionevolezza della pena rispetto al reato di danneggiamento, come abrogato e sostituito da corrispondente illecito civile - Motivazione inadeguata sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. Il rimettente, formulando un petitum incoerente "per eccesso", ha chiesto di trasformare il reato censurato in "illecito punitivo civile", al pari dell'abrogato reato di danneggiamento, laddove, in base al postulato che fonda la doglianza, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate dall'art. 635 cod. pen. Né ha offerto gli elementi per verificare se la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale risulti rilevante nel processo principale, non avendo precisato se il fatto per cui si procede sia stato commesso senza violenza o minaccia o condizioni assimilate, né - soprattutto - se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Sotto un ulteriore e distinto profilo, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali non ha riqualificato giuridicamente il fatto per cui si procede, inquadrandolo sotto la previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo censurato, operazione che avrebbe reso irrilevante (sotto il profilo dell'aberratio ictus) la questione sottoposta.
Thema decidendum - Pluralità di eccezioni di inammissibilità della questione incidentale - Assorbimento di alcune in conseguenza dell'accoglimento di una di esse.
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per incoerenza del petitum e insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale avente ad oggetto l'art. 639, secondo comma, cod. pen., rimane assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione del giudice a quo in ordine al motivo di appello degli imputati inteso a denunciare il difetto di querela.