Art. 642 c.p. — Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
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[1]Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta' e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
[2]Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se' stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.
[3]Se il colpevole consegue l'intento, la pena e' aumentata.
[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 2002 · versione 0 su Normattiva