Art. 660 c.p.
Molestia o disturbo alle persone
[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito ((, a querela della persona offesa,)) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
[2]((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva