Art. 660 c.p.Molestia o disturbo alle persone

[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito ((, a querela della persona offesa,)) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art660 · fonte su Normattiva