Art. 662 c.p. — Esercizio abusivo dell'arte tipografica
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Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di' riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva