Art. 664 c.p.Distruzione o deterioramento di affissioni

[1]Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila)).

[2]Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art664 · fonte su Normattiva