Art. 671 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94
Testo vigente dal 8 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 223 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENA - IMPIEGO DI MINORI NELL'ACCATTONAGGIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UNA PENA MINIMA EDITTALE DI MESI TRE DI ARRESTO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 671, primo e secondo comma, cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio), nella parte in cui prevede in tre mesi d'arresto il minimo della pena, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Infatti, e' evidente che non puo' proporsi come idoneo termine di paragone il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 726 cod. pen. (atti contrari alla pubblica decenza) ponendosi tale norma a salvaguardia di beni giuridici diversi da quelli protetti dalla censurata ipotesi di mendicita invasiva. red.: A. Agro'
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art671 · fonte su Normattiva