Art. 679 c.p.Omessa denuncia di materie esplodenti

[1]Chiunque omette di denunciare all'Autorita' che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualita' o quantita', e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorita'.

[3]Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena e' dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art679 · fonte su Normattiva