Art. 683 c.p.Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

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Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato o della Camera dei deputati, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art683 · fonte su Normattiva