Quanto all'applicabilità della legge italiana (art. 6) per tutti i reati commessi nel territorio dello Stato, alla Commissione parlamentare parve superflua la disposizione per la quale «chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana». La Commissione ritenne che questo principio fosse già fissato nell'articolo 3 del progetto definitivo, per cui «la legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato». Senonchè le due disposizioni sono essenzialmente diverse: l'una riguarda i fatti, l'altra le persone. È vero che i fatti sono commessi da persone, e che la legge applicata per i primi si applica necessariamente alle persone. Ma la norma che stabilisce l'esclusiva applicazione della legge italiana per i reati commessi nel territorio dello Stato italiano, non ha lo scopo di dichiarare punibili con tale legge gli individui che delinquono nel territorio stesso, bensì quello di stabilire il principio della così detta forza esclusiva della legge italiana, per il quale, qualunque siano le circostanze del fatto e le condizioni o qualità personali del delinquente, soltanto la nostra legge può applicarsi per i reati commessi nel nostro territorio. Insomma, l'una norma riguarda l'obbligatorietà della legge penale, come precetto e come sanzione, rispetto alle persone; l'altra concerne l'obbligatorietà della legge stessa, come precetto e come sanzione, rispetto ai fatti. I due principi non sempre coincidono, giacchè l'uno può avere applicazione senza che la riceva anche l'altro. Cosi, nel caso di reato commesso all'estero da un cittadino o da uno straniero, se costui si trova nel nostro territorio (a parte i casi speciali in cui tale condizione non è richiesta), gli si applica esclusivamente la legge italiana, sebbene il reato non sia stato commesso in Italia, mentre tale applicazione non sarebbe possibile in base alla sola disposizione che dichiara applicabile esclusivamente la legge italiana ai reati commessi nel territorio del nostro Stato. È ancora da considerare che la disposizione in esame, la quale costituisce la prima parte dell'articolo in cui è contenuta, è una necessaria premessa della disposizione del capoverso, che riguarda i reati commessi in parte in Italia e in parte all'estero. A proposito di quest'ultima disposizione, la predetta Commissione mi invitò ad esaminare se fosse opportuno subordinare, in alcune ipotesi, la punibilità dei reati così detti a distanza alla richiesta del Guardasigilli. Questo invito si ispira all'intento di «consentire la possibilità di un coordinamento di attività internazionali» e di «contribuire a cementare l'unione degli Stati nella repressione del delitto», come pure a quello di conseguire un'economia di giudizi. Io ritengo, peraltro, che se, nel campo della polizia, è possibile e desiderabile tale coordinamento di attività internazionali, non altrettanto si può dire per ciò che si attiene all'applicazione del diritto penale. La giurisdizione penale rappresenta uno dei massimi e più gelosi attributi della Sovranità; e però, quando l'ordine giuridico dello Stato sia stato violato mediante l'esecuzione, anche parziale, di un reato, non vi devono essere limiti e condizioni per l'esclusiva applicabilità della legge penale territoriale. Nè si deve dimenticare che la frase: reati a distanza è soltanto un modo di dire escogitato per far comprendere rapidamente l'oggetto dell'idea. Ma, come tutti gli espedienti di simil genere, produce confusione e improprietà, se lo si assume senza discriminazione. Nell'ipotesi in esame non si può parlare di «distanza» dal momento che è avvenuta in Italia una violazione del nostro ordine giuridico interno. Reato commesso a distanza si avrebbe, propriamente, soltanto nel caso in cui, essendo il reato commesso interamente all'estero, gli effetti di esso (posteriori alla consumazione) si fossero risentiti anche in Italia. Non conviene pertanto modificare, su questo punto, il diritto esistente, rettamente applicato dalla nostra giurisprudenza.
Relazione al Codice penale (1930), n. 9