Art. 701 c.p.
Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art701 · fonte su Normattiva