Art. 701 c.p.
Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art701 · fonte su Normattiva