Art. 705 c.p.Commercio non autorizzato di cose preziose

[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivita', ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)).

[2]((Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.))

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art705 · fonte su Normattiva