Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Non sono, quindi riscontrabili, né la lamentata irragionevolezza, poiché, a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, né la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 265/2005. - Sul rispetto del principio di offensività da parte della fattispecie censurata v., citate, sentenze n. 236/1975 e n. 14/1971. - V., altresì, citate, sentenza n. 370/1996 e ordinanza n. 146/1977.
Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non è in contrasto con il principio di personalità della responsabilità per fatto proprio colpevole, poiché il presupposto soggettivo da cui dipende l'applicazione della norma incriminatrice è costituito da un dato certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente condanna irrevocabile), che è quindi messo nella condizione di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato; né è violata la finalità rieducativa della pena, posto che al legislatore non è inibito prevedere che alla condanna conseguano effetti penali, al cui novero va ascritto quello in oggetto. Né ciò trasforma la condanna in un "marchio indelebile", che pone il condannato in una posizione di eterno sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, visto che il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione. - Sul principio di personalità della responsabilità penale v., citate, sentenze n. 322/2007 e n. 1085/1988. - V., altresì, citata, sentenza n. 48/1994.
Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata violazione del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 25 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. La soluzione normativa de qua non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che la locuzione utilizzata dal legislatore fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti ad aprire o sforzare serrature, attitudine la cui verifica non eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al giudice. Lo stesso è a dirsi per le modalità e le circostanze spazio-temporali della detenzione, la cui analisi è necessaria ai fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo. - Sul rispetto del principio di determinatezza da parte della locuzione usata nella norma in oggetto v., citata, ordinanza n. 36/1990. - Sulla similare problematica postasi con riferimento alla contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere v., citata, sentenza n. 79/1982.
Reati e pene - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Asserita configurazione di un reato di pericolo in rapporto alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto - Denunciata violazione della libertà personale, del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 13, 24 e 27 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via defintiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Secondo il rimettente la norma impugnata stabilirebbe un'inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato: in realtà, al di là della formulazione letterale - "dei quali non giustifichi l'attuale destinazione" - ciò che la norma prefigura è solo un onere di allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o conoscibili dal giudicante, il quale potrà comunque trarre aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del silenzio. La violazione dell'art. 13 Cost. risulta, infine, priva di specifica motivazione. - V., citate, sentenza n. 236/1975 e ordinanze n. 36/1990 e n. 146/1977. - Sul fatto che nella clausola "senza giustificato motivo", analoga a quella di cui alla norma contestata - non possa scorgersi un'inversione dell'onere della prova v., citata, sentenza n. 5/2004.
REATI E PENE - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - ASSERITA MANCANZA NELLA NORMA INCRIMINATRICE DI UNA CONDOTTA OGGETTIVAMENTE APPREZZABILE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI MATERIALITÀ E OFFENSIVITÀ DEL REATO, DI RAGIONEVOLEZZA E UGUAGLIANZA, DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA, DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Premesso che il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo ( contro cui devono ritenersi siano rivolte le censure del giudice rimettente) e dell’applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, va rilevato che la norma in esame, nell’insieme degli elementi costitutivi che la compongono, vale a dire materialità della condotta incriminata e conseguente possibilità di condurre in sede di applicazione della norma un incisivo controllo circa la sussistenza del requisito dell’offensività in concreto, consente di concludere che essa mira a prevenire, sotto forma di reato di pericolo, la commissione di delitti contro il patrimonio, nel rispetto del principio di offensività in astratto. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 707 del codice penale (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione . - Sentenze citate nn. 360/1995, 263 e 519/2000, ove viene definita la duplice sfera di operatività in astratto e in concreto, del principio di necessaria offensività, quale criterio di conformazione legislativa delle fattispecie incriminatici e quale canone interpretativo per il giudice.
PENA - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MINIMO EDITTALE DI SEI MESI, ANZICHE' DI CINQUE GIORNI, DI ARRESTO, SECONDO LA PREVISIONE GENERALE DELL'ART. 25 C.P. - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA', ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PENA STABILITA PER IL FURTO CONSUMATO - DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 370 del 1996. Rientra, comunque, nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' o qualita' della sanzione, purche' si osservi il limite della ragionevolezza, non violata, nel caso di specie, per la diversita' delle situazioni comparate. - Cfr. pure S. n. 341/1994, citata nell'ordinanza di rimessione del Pretore di Verbania. red.: G. Leo
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO DI CHIAVI E GRIMALDELLI - OBBLIGO PER L'IMPUTATO DI GIUSTIFICARLO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI NON RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO - IRRAGIONEVOLE APPLICABILITA' DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA NEI CONFRONTI DEI SOLI SOGGETTI GIA' CONDANNATI PER DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - ECCESSIVA AFFLITTIVITA' DELLA SANZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 110/1968, 14/1971, 236/1975 e ord. n. 146/1977.
sentenza 36/1990massima n. 14924 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI ATTI AD APRIRE O FORZARE SERRATURE - MANCATA PRECISAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DI TALI STRUMENTI - INCERTEZZA DEL PRECETTO - ASSERITA ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DI ECCESSIVA DISCREZIONALITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Per costante giurisprudenza della Corte e' legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso di espressioni meramente indicative o di comune esperienza in quanto non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera ermeneutica. Peraltro, nel caso, l'art. 707 del codice penale, nel sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato anche di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" non contiene una previsione generica ed indeterminata bensi' pone un divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p. sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Riguardo alla richiamata giurisprudenza sul principio di determinatezza: S. nn. 27/1961, 7/1965, 191/1970, 42/1972, 188/1975, 49/1980, 70/1982, 247/1989 e O. nn. 156/1983, 169/1983, 5/1984, 84/1984, 75/1985, 159/1986.
sentenza 36/1990massima n. 14928 REATO IN GENERE - COD. PEN. ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - ASSUNTA INCONGRUITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 c.p., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto per fattispecie delittuose, quale il furto e il danneggiamento, alla cui prevenzione la norma e' predisposta; cio' perche' la determinazione della qualita' e misura della pena puo' essere censurata solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza e l'ipotesi non ricorre nella specie, dal momento che la contravvenzione di cui all'art. 707 deve ritenersi non sanzionata incongruamente, in considerazione anche dei particolari presupposti soggettivi, che richiede.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMNALDELLI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 27 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 27, secondo comma, Cost., in quanto identica questione, proposta negli stessi termini, e' gia' stata dichiarata infondata con sent. n. 236 del 1975.
REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 707 cod. pen., - nel suo testo vigente - non contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, e 27, secondo comma, ne' con l'art. 3, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost. La materialita' del reato consiste nella condotta che ha dato luogo al possesso ingiustificato degli oggetti e strumenti indicati dalla norma denunziata, non nel reato che potrebbe commettersi con essi, ed e' assunta ad ipotesi di reato solo perche' il prevenuto non e' in grado di giustificarne l'attuale destinazione. Come e' stato precisato con sent. n. 110 del 1968, la giustificazione e' concetto giuridicamente distinto dalla prova, e deve essere valutata dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Non sussiste violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i gia' condannati per "delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", rispetto ai non condannati per quei delitti o per quelle contravvenzioni, essendo, all'opposto, logico e ragionevole che la legge tenga conto dell'eventualita' che stia per commettere un reato chi sia stato gia' condannato per i reati specificati nell'art. 707. Insussistente e' infine la violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 24 Cost., avanzata sotto il profilo che tra i diritti della difesa vi e' la facolta' di non rispondere all'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento. Infatti, se e' pur vero che la giustificazione circa le cose indicate nell'art. 707 implica che una risposta sia data, e' altrettanto vero che anche la giustificazione e', essa stessa, un mezzo di difesa offerto dalla legge, al quale l'interessato puo' liberamente rinunciare qualora ritenga che, ai fini difensivi, sia preferibile il silenzio. E' lasciato ovviamente al giudice di valutare aliunde il fatto sulla scorta di prove, che potrebbero essere fornite e addotte sia da chi si e' rifiutato di fornire la giustificazione verbale, sia dalla sua difesa tecnica (che resta piena, incondizionata e autonoma) o che potrebbero essere introdotte e ammesse ex officio. Nella norma non sussiste pertanto un'inversione della prova, che violi l'art. 27, secondo comma, Cost.
REATI E PENE - PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI PERSONALI DI CONDANNATO PER MENDICITA', DI AMMONITO, DI SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE O A CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONI DI STRETTA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 707.
Spetta al giudice ordinario e non attiene al riscontro di legittimita' costituzionale stabilire se a concretare il presupposto soggettivo di cui all'art. 707 cod. pen., sia richiesta o meno una pluralita' di precedenti condanne.
REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA IL CONDANNATO PER DELITTO DETERMINATO DA MOTIVI DI LUCRO ED IL CONDANNATO PER PER SEMPLICE CONTRAVVENZIONE - IRRILEVANZA NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 707 e 708 cod. pen., per ingiustificata parita' di trattamento tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio, per avere lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, affermato che, in quella fattispecie, si procedeva contro imputati che erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio.
Riguarda ancheart. 708 Codice penale
REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - INCRIMINAZIONE DI UN MERO STATUS - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI UNA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 25 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 707 del codice penale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non incrimina un mero status, ma presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non e' che una conseguenza. Nepure appare pertinentemente invocato l'art. 13 della Costituzione, dappoiche' questo stabilisce, per la limitazione della liberta' personale, determinate garanzie, che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. Ugualmente debbono ritenersi infondate le censure, avanzate in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, alla stregua delle considerazioni contenute nella sent. n. 110 del 1968: ne' vengono addotti argomenti nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa conclusione.
REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE, DI GRIMALDELLI O DI VALORI - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' da escludere che gli artt. 707 e 708 del codice penale, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione di chiavi alterate o di grimaldelli e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano anche la prova della legittimita' della destinazione e della provenienza, limitandosi invece a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Cfr.: sent. n. 110 del 1968.
Riguarda ancheart. 708 Codice penale