Art. 712 c.p.Acquisto di cose di sospetta provenienza

[1]Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per la entita' del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

[2]Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art712 · fonte su Normattiva