Art. 237 — Ricettazione
[1]Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
[2]Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena piu' grave, si applica la reclusione fino a sei anni.
[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.
[4]La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva