Art. 715 c.p.Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente

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[1]Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art715 · fonte su Normattiva