Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
BESTEMMIA - MODIFICHE CONCORDATARIE - ESPUNZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA NOZIONE DI "RELIGIONE DELLO STATO" - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 25 COST. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 8, PRIMO COMMA, COST. - RICOSTRUZIONE DEL BENE GIURIDICO PROTETTO - TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO INDIVIDUALE - DISCRIMINAZIONE TRA FEDELI DI DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE - PUNIZIONE DELLA BESTEMMIA CONTRO LA DIVINITA' - TUTELA DI TUTTE LE FEDI RELIGIOSE SENZA DISCRIMINAZIONI - BESTEMMIA CONTRO I SIMBOLI O LE PERSONE VENERATI NELLA RELIGIONE DELLO STATO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost., l'art. 724, primo comma, del codice penale - che punisce con un'ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato - , limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la bestemmia contro la Divinita' puo' considerarsi punita indipendentemente dalla riconducibilita' della Divinita' stessa a questa o a quella religione, di guisa che, gia' ora, risultano protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati, di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce testualmente soltanto alla "religione dello Stato", e cioe' alla religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia penale, che preclude alla Corte l'estensione della norma alle fedi religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di generalita'. - Sulla esclusione della indeterminatezza della fattispecie di cui all'art. 724, primo comma, cod. pen., dopo la scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione dello Stato", S. n. 925 del 1988. - In tema di bestemmia, e segnatamente con riguardo alla ricostruzione del bene giuridico protetto dalla norma, S. n. 79 del 1958, che configura quella cattolica come religione dello Stato inteso non piu' come organizzazione politica ma in quanto societa'; S. n. 14 del 1973, che individua come oggetto della tutela penale il "sentimento religioso"; S. n. 925 del 1988, che valorizza nella norma la tutela del "buon costume", segnalando al legislatore la necessita' "di addivenire ad una revisione della fattispecie", nonche' O. n. 52 del 1989. red.: A. Greco
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - BESTEMMIA - CONCORDATO - MODIFICAZIONI - RATIFICA - CONCETTO DI RELIGIONE DI STATO - NUOVO SIGNIFICATO - CONSEGUENTE PRESUNTA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE COSTITUTIVA DEL REATO DI BESTEMMIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PEN., ART. 724. - COST., ART. 25, COMMA SECONDO.
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA - BESTEMMIA E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod.pen., in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost. (per l'asserito contrasto con i principi di legalita' e determinatezza della fattispecie penale, cagionato dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, la norma censurata andrebbe intesa come rivolta alla tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato"), essendo stata identica questione gia' dichiarata non fondata con sentanza n. 925 del 1988 e non avendo il giudice a quo prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli confutati con tale pronuncia. - V. S. n. 925/1988.
sentenza 52/1989massima n. 12995 BESTEMMIA - FATTISPECIE - INCRIMINAZIONE DELLE SOLE OFFESE ALLA RELIGIONE CATTOLICA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 925/1988.
sentenza 54/1989massima n. 15143 BESTEMMIA - FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE "RELIGIONE DELLO STATO", A SEGUITO DELLE MODIFICHE CONCORDATARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Riguardo al reato di bestemmia, l'espressione "religione dello Stato", di cui all'art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e, cioe', quello - riconosciuto anche dalla Cassazione - di "religione cattolica", atteso che quest'ultima era la religione dello Stato secondo la qualificazione definitivamente superata con l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalita' 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.).
SENT. N. 925/88 B. BESTEMMIA - INCRIMINAZIONE DELLE SOLE OFFESE ALLA RELIGIONE CATTOLICA - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Se e' vero che il punto I del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 1929 (accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n.121) rende inaccettabile ogni tipo di discriminazione basata soltanto sul maggiore o minor numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose, cio' non toglie che la limitazione insita nell'articolo 724, comma primo, cod.pen. - a tenor del quale soltanto le offese contro la religione cattolica integrano il reato di bestemmia - puo' trovare tuttora un qualche fondamento nella constatazione che il comportamento vietato concerne un fenomeno di malcostume divenuto da tempo cattiva abitudine per molti; fermo restando che al legislatore incombe l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, cosi' da ovviare alla disparita' di disciplina con le altre religioni. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 724, comma primo, cod.pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8 e 19 Cost.). - v. S.nn. 79/1958, 14/1973.
REATO IN GENERE - BESTEMMIE E MANIFESTAZIONI OLTRAGGIOSE VERSO I DEFUNTI - OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., in quanto "con il mutare dei tempi si appalesava assai interessante e meritevole d'ogni attenzione e considerazione", poiche' l'ordinanza di rimessione e' silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed e' assolutamente priva del piu' vago cenno di motivazione.
LIBERTA' DI RELIGIONE - DIRITTO INVIOLABILE - BESTEMMIA CONTRO LA RELIGIONE CATTOLICA - INCRIMINAZIONE - LIMITAZIONE GIUSTIFICATA E RAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AUSPICIO DI INTERVENTO LEGISLATIVO. (ART. 724 COD. PEN.; ARTT. 3, 8, 19 E 21 COST.).
La liberta' di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata alla sola religione cattolica e' dovuta alla valutazione, di competenza del legislatore, in ordine all'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 724 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio' dichiarata non fondata. Sarebbe peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale anche al sentimento religioso degli acattolici.
LIBERTA' DI CULTO - ART. 724 COD. PEN. - "RELIGIONE DELLO STATO" - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma dell'art. 724 Cod. pen., in cui e' prevista la ipotesi contravvenzionale della bestemmia in pubblico, "con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato" nel riferirsi alla "religione dello Stato", da' rilevanza non gia' a una qualificazione formale della religione cattolica, bensi' alla circostanza che questa e' professata nello Stato italiano, dalla quasi totalita' dei suoi cittadini, e come tale e' meritevole di particolare tutela penale. E' pertanto infondata la questione della legittimita' costituzionale del primo comma del citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione. Cfr.: 125/1957 A.