Art. 733 c.p. — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
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[1]Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
[2]Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva