Art. 79 c.p.Limiti degli aumenti delle pene accessorie

[1]La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:

[2]1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

[3]2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art79 · fonte su Normattiva