Art. 1103 c.nav.
Pene accessorie
[2]Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione e' perpetua, se la condanna alla reclusione e' per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna e' per un tempo inferiore a cinque anni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva