A proposito dell'articolo 85 (capacità d'intendere e di volere) mi richiamo a quanto ho esposto trattando dell'articolo 42 (n. 26).
Relazione al Codice penale (1930), n. 54
Riguardo alle così dette actiones liberae in causa (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure se si è messo in tale stato volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la libertà dei propri atti. La norma del progetto è stata ritenuta tanto più grave, in quanto si riferisce a cause anche meramente colpose. Così, ad esempio, se uno scienziato, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, perde la capacità d'intendere e di volere, e in tale stato commette un delitto, sarebbe ingiustizia punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione propose inoltre di chiarire che l'aggravante, stabilita per il caso che lo stato d'incapacità siasi procurato per commettere il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione. Ho riconosciuto l'esattezza delle osservazioni della Commissione per ciò che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di actiones liberae in causa, salvo però nel caso della ubriachezza (art. 92) e dello stato prodotto dall'azione di sostanze stupefacenti (art. 93). I delitti, infatti, commessi in stato di ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica penale cercare di por freno a questa forma di delinquenza, negando all'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza è preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, sono praticamente assai rari, e però ho ritenuto che l'interesse preventivo-repressivo qui non sia tale da consigliare l'adozione d'una norma analoga a quella stabilita per l'ubriachezza. E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che è pienamente imputabile chi si è messo in stato di incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Quella preordinazione, pertanto, che nella disposizione del progetto costituiva un'aggravante, ora è divenuta requisito per la punibilità di queste actiones liberae in causa, rimanendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola colpa, i quali non sono punibili per verun titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 55