Art. 414-bis c.p. — Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu' delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
[2]Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti previsti dal primo comma.
[3]Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita' di carattere artistico, letterario, storico o di costume)).
Testo vigente dal 23 ottobre 2012, tuttora in vigore · versione 244 su Normattiva