Riguardo alle così dette actiones liberae in causa (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure se si è messo in tale stato volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la libertà dei propri atti. La norma del progetto è stata ritenuta tanto più grave, in quanto si riferisce a cause anche meramente colpose. Così, ad esempio, se uno scienziato, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, perde la capacità d'intendere e di volere, e in tale stato commette un delitto, sarebbe ingiustizia punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione propose inoltre di chiarire che l'aggravante, stabilita per il caso che lo stato d'incapacità siasi procurato per commettere il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione. Ho riconosciuto l'esattezza delle osservazioni della Commissione per ciò che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di actiones liberae in causa, salvo però nel caso della ubriachezza (art. 92) e dello stato prodotto dall'azione di sostanze stupefacenti (art. 93). I delitti, infatti, commessi in stato di ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica penale cercare di por freno a questa forma di delinquenza, negando all'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza è preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, sono praticamente assai rari, e però ho ritenuto che l'interesse preventivo-repressivo qui non sia tale da consigliare l'adozione d'una norma analoga a quella stabilita per l'ubriachezza. E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che è pienamente imputabile chi si è messo in stato di incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Quella preordinazione, pertanto, che nella disposizione del progetto costituiva un'aggravante, ora è divenuta requisito per la punibilità di queste actiones liberae in causa, rimanendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola colpa, i quali non sono punibili per verun titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 55