Art. 89 c.p.
Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva