Art. 1
Persone soggette alla legge penale militare
[1]La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.
[2]La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva