Art. 1Persone soggette alla legge penale militare

[1]La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

[2]La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art1 · fonte su Normattiva