Art. 102
Circostanza attenuante
Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva