Art. 102Circostanza attenuante

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art102 · fonte su Normattiva