Art. 112 (Codice penale militare di guerra) — Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento
[1]E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento: 38a
[2]1° si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;
[3]2° si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermita' o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;
[4]3° getta o deteriora le armi o le munizioni;
[5]4° rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva