Art. 121 (Codice penale militare di guerra) — Separazione dal capo
[1]Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto e' commesso durante il combattimento o in presenza del nemico. 38a
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.
[4]Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva