Art. 112 (Codice penale militare di guerra) — Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento
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[1]E' punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento:
[2]1° si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;
[3]2° si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermita' o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;
[4]3° getta o deteriora le armi o le munizioni;
[5]4° rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva