Art. 116
Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso
[1]Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, e' punito, se dal fatto e' derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva