Art. 116Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso

[1]Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, e' punito, se dal fatto e' derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

[2]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art116 · fonte su Normattiva