Art. 124
Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso
[1]Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
[3]Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva