Art. 124Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso

[1]Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

[3]Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art124 · fonte su Normattiva