Art. 13
[1](Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato).
[2]Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva