Art. 13

[1](Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato).

[2]Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art13 · fonte su Normattiva