Art. 13 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra
Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva