Art. 130
[1](Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).
[2]Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva