Art. 134
Abuso nelle requisizioni
[1]Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facolta' conferite dalle leggi o dai regolamenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
[3]Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che e' tenuto all'alloggio a dargli piu' di cio' che e' dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare fino a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva