Art. 134Abuso nelle requisizioni

[1]Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facolta' conferite dalle leggi o dai regolamenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

[3]Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che e' tenuto all'alloggio a dargli piu' di cio' che e' dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare fino a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art134 · fonte su Normattiva