Art. 137 — Manifestazioni di codardia
[1]Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, e' punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto e' tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
[2]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva