Art. 137Manifestazioni di codardia

[1]Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, e' punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto e' tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

[2]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art137 · fonte su Normattiva