Art. 173Nozione del reato e circostanza aggravante

[1]Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art173 · fonte su Normattiva