Art. 173 — Nozione del reato e circostanza aggravante
[1]Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva