Art. 142 — Violenza a sentinella, vedetta o scolta
[1]Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
[2]Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva