Art. 118 — Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta
[1]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso:
[3]1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
[4]2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
[5]3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
[6]In ogni caso, se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva