Art. 118Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta

[1]Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso:

[3]1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

[4]2° a bordo di una nave o di un aeromobile;

[5]3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

[6]In ogni caso, se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art118 · fonte su Normattiva