Art. 153
Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire
Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, e' considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva